Le principali leggi che normano la nostra professione 

 

Nella Regione Piemonte la professione delle Guide e degli Accompagnatori è disciplinata dalla L.R. 33 del 2001, in seguito D.G.R. 22 Giugno 2009, n. 27-11643.

ESTRATTO

Capo I. DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 1 (Finalità)

  1. La Regione disciplina le attività professionali di servizio al turista, al fine di favorire la qualificazione dei servizi, la tutela dell’utente, la valorizzazione delle risorse turistiche e lo sviluppo dell’economia turistica, nel rispetto dell’ambiente.

Art. 13 (Sanzioni amministrative)

  1. Chi svolge le attività riservate alle figure professionali di cui all’articolo 2, comma 5, senza essere provvisto di abilitazione e senza essere iscritto negli elenchi provinciali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione (516 euro) a lire 5 milioni (2.582 euro).
  1. Gli operatori del settore turistico che, per le attività di cui all’articolo 2, comma 5, si avvalgono di persone non provviste di abilitazione e non iscritte negli elenchi provinciali sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni (1.549 euro) a lire 10 milioni (5.165 euro).
  1. L’uso del titolo di iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 10 da parte di organismi che non ne sono iscritti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 3 milioni (1.549 euro) a lire 10 milioni (5.165 euro) da parte di ciascun componente dell’organismo.
  1. L’applicazione di tariffe superiori a quelle dichiarate comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500 mila (258 euro) a lire 2 milioni (1.032 euro).
  1. Ogni altra violazione delle norme della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 400 mila (206 euro) a lire 2 milioni 500 mila (1.291 euro).

Art. 14 (Funzioni di vigilanza e controllo)

  1. Ferme restando le competenze dell’autorità di Pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività professionali di cui all’articolo 2, comma 5, sono esercitate dal Comune, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni.

Guida Turistica (G.T.)

Definizione. “E’ Guida Turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali. L’abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica ha valenza provinciale”.

Competenze. “La Guida Turistica sarà in grado di elaborare un itinerario turistico nella provincia di competenza, avrà una conoscenza specifica di tutte le opere d’arte e dei beni culturali del territorio, sarà a conoscenza della normativa attinente al turismo e ai beni culturali e ambientali, saprà conversare in lingua.
Avrà inoltre una buona capacità di gestione dei gruppi che accompagna”.

Guida Ambientale Escursionistica (G.A.E.)

Definizione. “E’ Accompagnatore Naturalistico o Guida Escursionistica Ambientale chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in zone di pregio naturalistico e ambientale illustrandone le caratteristiche”.

Competenze. “L’Accompagnatore Naturalistico sarà in grado di gestire un gruppo organizzando attività pratiche che coinvolgano attivamente i clienti.
Saprà illustrare e valorizzare le emergenze naturalistiche locali e fornire nozioni generali dal punto di vista del folclore, delle tradizioni, della storia, dell’arte, ecc.. della zona anche con l’elaborazione di itinerari a carattere naturalistico-escursionistico.
Avrà inoltre una conoscenza dell’organizzazione turistica locale e delle strutture ricettive.
Sarà in possesso di competenze di base del primo soccorso”.

Accompagnatore Turistico (A.T.)

Definizione. “E’ Accompagnatore Turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche”.

Competenze. “L’Accompagnatore Turistico sarà in grado di accogliere i turisti all’inizio del viaggio e fornire loro assistenza per tutta la durata del viaggio stesso, di espletare le necessarie incombenze amministrative, di risolvere piccoli problemi che possono sorgere durante il viaggio o il soggiorno. Potrà fornire notizie di carattere descrittivo e informazioni utili ai turisti sulle zone comprese nell’itinerario del viaggio, saprà conversare in lingua. Avrà inoltre una buona capacità di gestione dei gruppi che accompagna”.

Accompagnatore Cicloturistico (A.C.)

Definizione. “E’ Accompagnatore cicloturistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in percorsi cicloturistici, fornendo informazioni generali sul territorio, illustrando le zone di pregio naturalistico e ambientale, i siti di interesse artistico, storico e culturale attraversati, al di fuori degli ambiti di competenza degli accompagnatori naturalistici e delle guide turistiche”.

Competenze. “L’Accompagnatore Turistico illustra le zone di pregio naturalistico e ambientale, i siti di interesse artistico, storico e culturale attraversati, al di fuori degli ambiti di competenza degli accompagnatori naturalistici e delle guide turistiche. Conduce i turisti in percorsi cicloturistici, su diverse tipologie di terreno, utilizzando i mezzi ciclabili adeguati e le protezioni idonee alla tipologia di escursione. Offre l’assistenza tecnica ciclistica necessaria alla corretta esecuzione dell’escursione. Ha capacità di gestione del gruppo che accompagna. Fornisce notizie di carattere descrittivo ed informazioni utili sulle zone comprese nell’itinerario. E’ in possesso di competenze di base del primo soccorso”.

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