Le principali leggi che normano la nostra professione
Nella Regione Piemonte la professione delle Guide e degli Accompagnatori è disciplinata dalla L.R. 33 del 2001, in seguito D.G.R. 22 Giugno 2009, n. 27-11643.
ESTRATTO
Capo I. DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 1 (Finalità)
- La Regione disciplina le attività professionali di servizio al turista, al fine di favorire la qualificazione dei servizi, la tutela dell’utente, la valorizzazione delle risorse turistiche e lo sviluppo dell’economia turistica, nel rispetto dell’ambiente.
Art. 13 (Sanzioni amministrative)
- Chi svolge le attività riservate alle figure professionali di cui all’articolo 2, comma 5, senza essere provvisto di abilitazione e senza essere iscritto negli elenchi provinciali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione (516 euro) a lire 5 milioni (2.582 euro).
- Gli operatori del settore turistico che, per le attività di cui all’articolo 2, comma 5, si avvalgono di persone non provviste di abilitazione e non iscritte negli elenchi provinciali sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni (1.549 euro) a lire 10 milioni (5.165 euro).
- L’uso del titolo di iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 10 da parte di organismi che non ne sono iscritti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 3 milioni (1.549 euro) a lire 10 milioni (5.165 euro) da parte di ciascun componente dell’organismo.
- L’applicazione di tariffe superiori a quelle dichiarate comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500 mila (258 euro) a lire 2 milioni (1.032 euro).
- Ogni altra violazione delle norme della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 400 mila (206 euro) a lire 2 milioni 500 mila (1.291 euro).
Art. 14 (Funzioni di vigilanza e controllo)
- Ferme restando le competenze dell’autorità di Pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività professionali di cui all’articolo 2, comma 5, sono esercitate dal Comune, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni.